Per dirimere la problematica relativa alla impossibilità di condono edilizio ai sensi dell'art 32 della legge 326/03 (sanatoria edilizia) , per fabbricati costruiti su aree sottoposte a tutela ambientale pur avendo tutti i requisiti richiesti dalle tutele, ovvero di sanarle salvo nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo stesso (come già fatto per la sanatoria 47/85 e la sanatoria 724/94) e come previsto dagli artt. 33 e 34 della legge 47/85, bisogna apportare delle correzioni alla legge 326/03, palesemente errata e contraddittoria perché da una parte attua un condono edilizio generalizzato, dall'altra con emendamenti introdotti all'ultimo momento, non lo consente se i fabbricati non sono conformi alle norme urbanistiche. Una grave disattenzione che ha provocato il blocco degli esami in tutte le amministrazioni locali la dove i territori sono vincolati (la stragrande maggioranza), seppure trattasi di vincoli che permettono l'edificabilità (salvo nulla osta ente preposto alla tutela).
Sulla questione si sta formando una giurisprudenza variegata, con prevalenza di tesi che tendono ad applicare la legge in modo da non consentire la sanatoria. In realtà gli studiosi, hanno pareri diversi sulla interpretazione della legge. Per risolvere definitivamente la questione bisognerebbe fare le seguenti variazioni:
legge n. 326 del 24/11/2003
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All'articolo 32, comma 26 lett a) che recita:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
eliminare la frase “ numeri da 1 a 3, “ ; eliminare la frase “4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;”
in modo da avere la seguente lettura definitiva:
a)nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo;
all'articolo 32, comma 26 lett b) che recita:
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio
apportare le seguenti modifiche:
b)nelle aree soggette a vincoli, di cui all'articolo 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.
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All'articolo 32, comma 27 lett. D) che recita:
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
dopo la frase “soggetti a vincoli” aggiungere “di inedificabilità assoluta”. Carcerare dalla parola “in assenza” in poi, in modo da avere la seguente lettura finale:
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere.
Infine se si vuole dare la possibilità di sanare a chi non ha presentato l'istanza perchè la legge non era chiara ed anche a chi , attualmente, è soggetto alla verifica degli immobili da accatastare, basta prorogare il termine di presentazione dell'istanza (SENZA FARE UNA NUOVA SANATORIA).
domenica 30 maggio 2010
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