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mercoledì 31 agosto 2011

Emendamento per l'applicazione dell' articolo 36 del testo unico sull' edilizia nelle aree vincolate

Un'altro interessante emendamento alla manovra Bis che permetterebbe l'applicabilità dell'art 36 del Testo unico sull'edilizia anche nelle aree vincolate (come è giusto che sia).



Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo




All'articolo 6, dopo il comma 4, inserire il seguente:



"4-bis. All'articolo 167, comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera a) con la seguente formulazione :

a)per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380;

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.


All'articolo 6, dopo il comma 4, inserire il seguente:



"4-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera a) con la seguente formulazione :

a)per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380;

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, CENTARO, FERRARA



Motivazione


(da Claudio de Pasquale)

Il concetto di tutela dell'ambiente a volte viene portato all'esasperazione, tanto da creare norme assolutamente prive di buonsenso.



Con l'articolo 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico sull'edilizia) si consente di regolarizzare un'opera edilizia a posteriori, a condizione che essa sia conforme alle Leggi e regolamenti , si riporta il testo:


Si tratta di una sanatoria a regime, sempre esistita. E' giusta perché sarebbe assurdo il non consentire di legalizzare un'opera perfettamente conforme ai regolamenti e rispettosa delle leggi, ancorché edificata o modificata (per vari motivi) in assenza di titolo. La stessa legge prevede una serie di sanzioni , tuttavia alla fine l'opera sarà perfettamente legittima.


Al contrario nell'attuale stesura degli articoli 167 e 181 del codice dei beni ambientali si impedirebbe di legalizzare un'opera edilizia, a prescindere dal fatto che essa sia rispondente al dettato normativo e legislativo. In base all'attuale formulazione si potrebbe verificare la compatibilità paesaggistica solo di quelle opere che non hanno comportato aumento di superficie e di volume a prescindere dal fatto che l'opera ex novo sia perfettamente compatibile con l'area vincolata. In pratica anche se l'opera fosse stata realizzata nel rispetto assoluto del vincolo imposto (ovvero conforme ai regolamenti della Soprintendenza), questa a prescindere dalla possibilità di accertamento di conformità urbanistica ai sensi del superiore art 36 del DPR 6/6/2001 n. 380, deve essere demolita. Poi potrà essere ripresentato un progetto per essere ricostruita tale e quale.



Ad esempio se uno costruisce un vano di 20 metri quadri in area tutelata, sotto vincolo paesaggistico, presentando domanda al comune per l'accertamento di conformità ottiene parere favorevole, ma poi la Soprintendenza dirà di non potere concedere il nulla osta perchè di intervento che ha comportato aumento di superficie e volume e quindi ci sarà la sanzione della demolizione. Poi il cittadino potrà ricostruire il vano con progetto approvato dal comune e autorizzazione paesaggistica, tale e quale (!). Si tratta di una previsione legislativa priva di senso, crea solo problemi: imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente conforme, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente realizzabile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative industriali-edilizie, con la conseguenza contrastante con il principio di proporzionalità, di un significativo aumento dell’impatto territoriale ed ambientale.


La correzione della norma


1)Consentirà di migliorare una norma senza alcun pregiudizio per l'ambiente perché potranno essere regolarizzate solo quelle opere che abbiano la compatibilità paesaggistica e urbanistica.


2)Fara scaturire la possibilità di applicazione dell'art 36 del testo unico sull'edilizia, anche nelle aree vincolate (che riguardano gran parte del territorio Nazionale), con conseguenti introiti in termini di oneri concessori, tasse ipotecarie, valori bollati, imposte comunali ordinarie.


3)Sbloccherà certo comparto dell'edilizia con ulteriori entrate provenienti dall'indotto.

Emendamento "condono edilizio" al DL 12/8/2011 (manovra bis): attendiamo fiduciosi.

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo


Emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 4, inserire il seguente:



"4-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo";

b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale."

c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere."



Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: "20 per cento" con le parole: " 21 per cento".



FLERES, CENTARO, FERRARA





Motivazione

Per dirimere la problematica relativa alla impossibilità di condono edilizio ai sensi dell'art 32 della legge 326/03 (sanatoria edilizia) , per fabbricati costruiti su aree sottoposte a vincolo pur avendo tutti i requisiti richiesti dalle tutele, bisogna apportare delle correzioni alla legge 326/03, palesemente errata e contraddittoria perché da una parte attua un condono edilizio generalizzato, dall'altra , probabilmente, con emendamenti introdotti all'ultimo momento, non lo consente se i fabbricati non sono conformi alle norme urbanistiche. E' un paradosso fare un condono edilizio per fabbricati conformi alle norme urbanistiche, se lo fossero non ci sarebbe bisogno!! Però per i giuristi questo è logico. Infatti a seguito di interpretazioni varie- non si consente di regolarizzare i fabbricati in presenza di vincoli di salvaguardia (e non di inedificabilità) che interessano gran parte del territorio Nazionale. Una pericolosa disattenzione che ha provocato il blocco del rilascio delle concessioni edilizie ed in alcune circostanze l'ingiunzione della demolizione, nonostante l'adesione al condono stesso con il pagamento dell'oblazione dovuta.

Sulla questione si è formata una giurisprudenza variegata, con prevalenza di tesi che tendono ad applicare la legge in modo da non consentire la sanatoria. In realtà giuristi e specialisti del settore, hanno pareri diversi sulla interpretazione della legge.

La modifica della Legge comporterebbe certamente di sbloccare una situazione congelata dal 2003 in svariati Comuni d'Italia, consentendo di legalizzare milioni di fabbricati, oltre a procurare cospicue entrare in termini di oneri concessori (a vantaggio dei comuni) , conguagli di oblazione (a vantaggio dello Stato), pagamenti di trascrizioni e imposte di bollo per il rilascio delle Concessioni Edilizie(a vantaggio dello Stato), oltre alla regolarizzazione rispetto a tutti i tributi ordinari dovuti annualmente sui fabbricati.

venerdì 26 agosto 2011

MANOVRA BIS: FORZA DEL SUD, NO A PRELIEVI FISCALI MA RIFORME STRUTTURALI

(ASCA) - Roma, 25 ago - ''Forza del Sud ha predisposto una serie di emendamenti al decreto, in atto in discussione al Senato, cercando di rimuovere le criticita' che esso presenta rispetto a questa esigenza di livellamento delle condizioni infrastrutturali e di vita esistenti nelle varie aree geografiche, avendo cura anche di quelle non necessariamente presenti al Sud''. Lo scrive il senatore del movimento arancione Salvo Fleres nell'ultimo editoriale di forzadelsud.it, il quotidiano online del partito guidato da Gianfranco Micciche'.




''Gli emendamenti proposti, oltre a risolvere alcune questioni legate all'alto indice di precariato del comparto scuola e protezione civile - spiega Fleres - mirano a contenere i costi della burocrazia, senza indebolire i livelli di democrazia, a superare le incertezze ed i velleitarismi dei vari condoni edilizi, a garantire la rappresentativita' istituzionale nei piccoli comuni e nelle province, e ad avviare un percorso virtuoso verso quella perequazione infrastrutturale che e' alla base del federalismo fiscale''.



In particolare, evidenzia il senatore del movimento arancione, ''abbiamo proposto la creazione di un fondo per le opere pubbliche di ridotta dimensione, per consentire un rilancio delle piccole e medie imprese, la possibilita' di effettuare la cessione dei crediti, sempre da parte delle piccole e medie imprese, per impedire il loro fallimento a causa dei ritardi della pubblica amministrazione, nonche' - prosegue Fleres - l'applicazione della legge obiettivo per il completamento delle opere pubbliche e l'istituzione di un fondo di rotazione per le progettazioni riguardanti infrastrutture di pertinenza delle Regioni e degli enti locali''.



mercoledì 24 agosto 2011

Manovra Bis e Condono Edilizio

In queste ore  il Senatore Fleres sta lavorando all'ipotesi di introdurre, all'interno della Manovra Bis,  alcuni emendamenti  che consentano di dare soluzione alle migliaia di pratiche di condono edilizio congelate nei Comuni a causa della difficolta interpretativa di alcune disposizioni di Legge. 

Caltagirone 23/8/2011
Claudio De Pasquale

giovedì 20 gennaio 2011

Alla Regione si muove qualcosa.

Ho interessato un Parlamentare Regionale, per presentare una proposta di legge al fine di risolvere la questione del condono edilizio che è di interesse generale e collettivo. Alla proposta aderirebbero altri componenti dell'Assemble Regionale Siciliana. In tal caso,  per la Regione Sicilia, si potrebbe arrivare ad una soluzione definitiva. L'articolato proposto da Comitato326 è il seguente:

Nelle aree soggette a vincoli l'ottenimento della sanatoria di tutte le tipologie di abuso, ai sensi dell'art 32 della legge 326 del 24/11/2003 è subordinato all'ottenimento del nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli con le modalità previste dall'art. 23 della L.R. n. 37 del 10/8/1985.
è stata ipotizzata anche la seguente formulazione più tecnica:
Nelle aree soggette a vincoli, l'applicazione delle misure di cui all'art 32 della legge 326 del 24/11/2003, per tutte le tipologie previste nella tabella allegata alla legge n. 47 del 28/2/1985,  è subordinato all'ottenimento del nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli con le modalità previste dall'art. 23 della L.R. n. 37 del 10/8/1985
per motivi di opportunità si preferisce omettere il nominativo del parlamentare interessato perchè sulla vicenda non si intende speculare dal punto di vista  elettorale ed anche perchè è necessario trovare alleanze in Assemblea Regionale. 
Claudio Settimo De Pasquale




domenica 30 maggio 2010

Legge 326/2003 e problematiche per l'accertamento di conformità

E' necessario dare soluzione alla questione delle sanatorie presentate ai sensi della legge 326/2003. Per quanto riguarda i vincoli sul territorio, sia la legge 47/85 che la legge 724/94, nel passato, hanno permesso la sanabilità, salvo parere degli Enti preposti alla tutela dei vincoli. Deve infatti precisarsi che vi sono aree, che ancorché sottoposte a vincolo, sono edificabili. Cosa diversa è dove vi è la presenza di aree a vincolo di inedificabilità assoluta, in quelle aree non deve essere permessa la sanatoria.


Purtroppo nello stesso modo era stata interpretata la legge 326/2003, dai cittadini , dai tecnici e dalle amministrazioni locali, non potendosi spiegare diversamente, il motivo della presentazione di istanze di sanatorie per immobili edificati in aree vincolate edificabili. Se la legge non fosse stata interpretata positivamente, nessuno avrebbe presentato le istanze.

Purtroppo, le Soprintendenze e l'Assessorato Territorio ed Ambiente, a seguito della presentazione delle sanatoria ai sensi della legge 326/03, sono stati di diverso avviso, diramando circolari con le quali si precisa che non possono essere sanati immobili in aree vincolate pur essendo edificabili (ad esempio le zone agricole vincolate dove, pur con una minima percentuale, è possibile realizzare anche case di abitazione). Tali pareri conseguono a certa interpretazione della legge che ad onor del vero non è scritta in maniera chiara.

Bisogna anche esaminare la questione della sanabilità delle nuove costruzioni o ampliamenti realizzati in aree vincolate , con la cosiddetta sanatoria a regime prevista dall'art 13 della legge 47/85, oggi art 36 del T.U sull'edilizia. In tal senso sarebbero sorte problematiche nelle varie Soprintendenze, per le quali, pur in presenza di opere conformi agli strumenti urbanistici e quindi sanabili ai sensi della disposizione citata, pur rispettose delle tipologie prescritte dai vincoli, non è possibile rilasciare parere di compatibilità paesaggistica. Si potrebbe dare soluzione semplicemente predisponendo un'opportuna legge  che consenta di rilasciare parere di compatibilità paesaggistica per le opere da regolarizzare ai sensi art 36 del testo unico sull'edilizia. D'altro canto se urbanisticamente le opere sono assentibili perché si dovrebbe impedire di ottenere il titolo abilitativo (se vogliamo, una sorta di ravvedimento operoso che consentirebbe di fare ritornare alla legalità ciò che potenzialmente può esserlo, con grandi vantaggi per l'ambiente ed il territorio). D'altro canto, è cosa illogica applicare la sanzione della demolizione quando l'opera , ancorchè abusiva, è perfettamente conforme sia agli strumenti urbanistici che alle prescrizioni dei vincoli, ma purtroppo questo è quello che , incredibilmente, accade oggi, dopo l'emanazione del Dlgs 42/2004 s.m.i ed interpretazioni da parte delle Soprintendenze. E' come dire che si deve demolire la costruzione illegittimamente realizzata quando l'indomani si può ottenere un'autorizzazione per costruirla tale e quale perché compatibile. Dire illogico è poco, qui si arriva all'irragionevolezza.

Le questioni poste sono di interesse diffuso e generale, un intervento concreto darebbe soluzione alle tante incertezze di tanti cittadini ed Enti locali.

Ove si ravvisasse la necessità di un intervento legislativo, si intraprendano tutte le iniziative possibili, anche coinvolgendo il governo nazionale, dato che le questione non riguardano solo la nostra Regione.
 
Associazione ASIEUR

Proposta di modifica alla legge 326/2003 -

Per dirimere la problematica relativa alla impossibilità di condono edilizio ai sensi dell'art 32 della legge 326/03 (sanatoria edilizia) , per fabbricati costruiti su aree sottoposte a tutela ambientale pur avendo tutti i requisiti richiesti dalle tutele, ovvero di sanarle salvo nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo stesso (come già fatto per la sanatoria 47/85 e la sanatoria 724/94) e come previsto dagli artt. 33 e 34 della legge 47/85, bisogna apportare delle correzioni alla legge 326/03, palesemente errata e contraddittoria perché da una parte attua un condono edilizio generalizzato, dall'altra con emendamenti introdotti all'ultimo momento, non lo consente se i fabbricati non sono conformi alle norme urbanistiche. Una grave disattenzione che ha provocato il blocco degli esami in tutte le amministrazioni locali la dove i territori sono vincolati (la stragrande maggioranza), seppure trattasi di vincoli che permettono l'edificabilità (salvo nulla osta ente preposto alla tutela).




Sulla questione si sta formando una giurisprudenza variegata, con prevalenza di tesi che tendono ad applicare la legge in modo da non consentire la sanatoria. In realtà gli studiosi, hanno pareri diversi sulla interpretazione della legge. Per risolvere definitivamente la questione bisognerebbe fare le seguenti variazioni:





legge n. 326 del 24/11/2003

_____________________________________________________________________________

All'articolo 32, comma 26 lett a) che recita:



a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;



eliminare la frase “ numeri da 1 a 3, “ ; eliminare la frase “4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;”

in modo da avere la seguente lettura definitiva:



a)nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo;

all'articolo 32, comma 26 lett b) che recita:



b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio



apportare le seguenti modifiche:



b)nelle aree soggette a vincoli, di cui all'articolo 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.









________________________________________________________________________________

All'articolo 32, comma 27 lett. D) che recita:



d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici



dopo la frase “soggetti a vincoli” aggiungere “di inedificabilità assoluta”. Carcerare dalla parola “in assenza” in poi, in modo da avere la seguente lettura finale:



d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere.







Infine se si vuole dare la possibilità di sanare a chi non ha presentato l'istanza perchè la legge non era chiara ed anche a chi , attualmente, è soggetto alla verifica degli immobili da accatastare, basta prorogare il termine di presentazione dell'istanza (SENZA FARE UNA NUOVA SANATORIA).