E' necessario dare soluzione alla questione delle sanatorie presentate ai sensi della legge 326/2003. Per quanto riguarda i vincoli sul territorio, sia la legge 47/85 che la legge 724/94, nel passato, hanno permesso la sanabilità, salvo parere degli Enti preposti alla tutela dei vincoli. Deve infatti precisarsi che vi sono aree, che ancorché sottoposte a vincolo, sono edificabili. Cosa diversa è dove vi è la presenza di aree a vincolo di inedificabilità assoluta, in quelle aree non deve essere permessa la sanatoria.
Purtroppo nello stesso modo era stata interpretata la legge 326/2003, dai cittadini , dai tecnici e dalle amministrazioni locali, non potendosi spiegare diversamente, il motivo della presentazione di istanze di sanatorie per immobili edificati in aree vincolate edificabili. Se la legge non fosse stata interpretata positivamente, nessuno avrebbe presentato le istanze.
Purtroppo, le Soprintendenze e l'Assessorato Territorio ed Ambiente, a seguito della presentazione delle sanatoria ai sensi della legge 326/03, sono stati di diverso avviso, diramando circolari con le quali si precisa che non possono essere sanati immobili in aree vincolate pur essendo edificabili (ad esempio le zone agricole vincolate dove, pur con una minima percentuale, è possibile realizzare anche case di abitazione). Tali pareri conseguono a certa interpretazione della legge che ad onor del vero non è scritta in maniera chiara.
Bisogna anche esaminare la questione della sanabilità delle nuove costruzioni o ampliamenti realizzati in aree vincolate , con la cosiddetta sanatoria a regime prevista dall'art 13 della legge 47/85, oggi art 36 del T.U sull'edilizia. In tal senso sarebbero sorte problematiche nelle varie Soprintendenze, per le quali, pur in presenza di opere conformi agli strumenti urbanistici e quindi sanabili ai sensi della disposizione citata, pur rispettose delle tipologie prescritte dai vincoli, non è possibile rilasciare parere di compatibilità paesaggistica. Si potrebbe dare soluzione semplicemente predisponendo un'opportuna legge che consenta di rilasciare parere di compatibilità paesaggistica per le opere da regolarizzare ai sensi art 36 del testo unico sull'edilizia. D'altro canto se urbanisticamente le opere sono assentibili perché si dovrebbe impedire di ottenere il titolo abilitativo (se vogliamo, una sorta di ravvedimento operoso che consentirebbe di fare ritornare alla legalità ciò che potenzialmente può esserlo, con grandi vantaggi per l'ambiente ed il territorio). D'altro canto, è cosa illogica applicare la sanzione della demolizione quando l'opera , ancorchè abusiva, è perfettamente conforme sia agli strumenti urbanistici che alle prescrizioni dei vincoli, ma purtroppo questo è quello che , incredibilmente, accade oggi, dopo l'emanazione del Dlgs 42/2004 s.m.i ed interpretazioni da parte delle Soprintendenze. E' come dire che si deve demolire la costruzione illegittimamente realizzata quando l'indomani si può ottenere un'autorizzazione per costruirla tale e quale perché compatibile. Dire illogico è poco, qui si arriva all'irragionevolezza.
Le questioni poste sono di interesse diffuso e generale, un intervento concreto darebbe soluzione alle tante incertezze di tanti cittadini ed Enti locali.
Ove si ravvisasse la necessità di un intervento legislativo, si intraprendano tutte le iniziative possibili, anche coinvolgendo il governo nazionale, dato che le questione non riguardano solo la nostra Regione.
Associazione ASIEUR
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