Visualizzazione post con etichetta 3 studi e pareri. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 3 studi e pareri. Mostra tutti i post

martedì 1 giugno 2010

Interessante documento proposto dalle associazioni Geometri Acesi e Ingegneri Architetti Acesi

CLICCA IL LINK SOTTO
_________________________________________
_________________________________________

DOCUMENTO INTERPRETATIVO SUI VINCOLI DEL 12/04/2007

_________________________________________
_________________________________________

domenica 30 maggio 2010

Un parere legale molto interessante che permetterebbe l'applicabilità della legge così come è stata scritta

Un parere molto interessante trovato nella rete. Vi rimandiamo direttamente al link. Clicca sotto.

Parere avvocato Gaetano Stea

Sul portale ALTALEX

Studio sull'interpretabilità dell'ar 32 della legge 326/03

Alcuni passaggi della legge 326/03 dai quali si evince che in presenza di vincoli è possibile chiedere il parere all’ente di competenza.




17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area

appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a

mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte

dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.



25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente

modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e

successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si

applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per

cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un

ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano

altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 me per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.



26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di

cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo

restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui

all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge

regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.



27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di

sanatoria, qualora:

omissis

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla

base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e

delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi

e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti

prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del

titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle

prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con

provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse

particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29

ottobre 1999, n. 490;





43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal

seguente:

"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve

le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le

opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive

modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto

comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione

ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le

previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n,

1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con

agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive

modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla

sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si

applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica

quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una

amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici.....





46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le

opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse

particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico,

nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo

o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".



ASIEUR

Legge 326/03 in Sicilia - problemi per l'applicabilità per vincolo idrogeologico RDL 31/12/1923 n. 3267

Cittadini  hanno presentato  domande di sanatoria ai sensi della legge 326/2003 per fabbricati costruiti in area sottoposta a vincolo di interesse idrogeologico di cui al RDL 31/12/1923 n 3267 (Ente preposto alla tutela del vincolo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
Non trattasi di vincolo ambientale, solo di vincolo di tutela, per la quale violazione non sono previste sanzioni penali ma solo sanzioni amministrative. Attiene alla tutela dei suoli, ed in particolare alla verifica della possibilità di modificarli. Da non confondere con il vincolo di grave rischio idrogeologico che è tutt'altra cosa ed attiene al rischio frana. Qui le frane non c'entrano per niente.
Purtroppo al momento della presentazione della domande di sanatoria i comuni le hanno accettate, solo dopo qualche tempo sono sorte problematiche interpretative per il rilascio della concessione edilizia ed interessano l'intero territorio regionale.

Molti Comuni nel rispetto alle circolari dell'Assessorato al territorio ed ambiente, interpretative della legge 326/2003, non rilasciano le concessioni edilizie. Questo perchè la legge 326/2003 all'art 32 comma 27, prevede:

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

omissis

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Quindi ancorché l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste rilasciasse il proprio nulla-osta, cosa verosimile, i Comuni in ogni caso non rilascerebbero la concessione edilizia perché la legge non contemplerebbe il caso tipico del “salvo nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo”, secondo l'interpretazione del Comune e dell'Assessorato al territorio ed ambiente , anche con il rilascio del nulla osta, gli immobili , tout-court, non sono sanabili perché ricadenti su area sottoposta a vincolo.

A dire il vero tale interpretazione si scontra con quanto previsto sempre dalla stessa legge 326/2003 all'art 32 comma 43 che dice:

43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Etc etc.

A nulla serve fare rilevare che il punto 27 prevede espressamente “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47” e che la stessa legge 326/03 all'art 43 cita proprio l'art 32, consentendo la sanabilità previo nulla osta dell'ente.

Purtroppo sulla materia, varia giurisprudenza nazionale e regionale, concorda sulla non sanabilità in aree vincolate e le pratiche restano ferme.

Quindi il problema è di carattere interpretativo, trattasi di problematica che attende chiarimento da ben 6 anni ed i nostri politici, preferiscono occuparsi d'altro.
A nulla rileva la circolare Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali  n 96151 del 11/11/2009 , con la quale si voleva dare certa soluzione interpretativa, in quanto la stessa attiene solo ai vincoli di tipo paesaggistico (tutelati dalle soprintendenze) e non a quelli di tipo idrogeologico (tutelati dall'ispettorato ripartimentale delle foreste). Inoltre anche sulla stessa circolare, forti dubbi sull'applicabilità alle sanatorie presentate ai sensi della legge 326/2003.

Associazione ASIEUR