Alcuni passaggi della legge 326/03 dai quali si evince che in presenza di vincoli è possibile chiedere il parere all’ente di competenza.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte
dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano
altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 me per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo
restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge
regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora:
omissis
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi
e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti
prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490;
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve
le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto
comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le
previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n,
1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con
agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici.....
46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico,
nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo
o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
ASIEUR
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