mercoledì 31 agosto 2011

Emendamento per l'applicazione dell' articolo 36 del testo unico sull' edilizia nelle aree vincolate

Un'altro interessante emendamento alla manovra Bis che permetterebbe l'applicabilità dell'art 36 del Testo unico sull'edilizia anche nelle aree vincolate (come è giusto che sia).



Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo




All'articolo 6, dopo il comma 4, inserire il seguente:



"4-bis. All'articolo 167, comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera a) con la seguente formulazione :

a)per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380;

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.


All'articolo 6, dopo il comma 4, inserire il seguente:



"4-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera a) con la seguente formulazione :

a)per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380;

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, CENTARO, FERRARA



Motivazione


(da Claudio de Pasquale)

Il concetto di tutela dell'ambiente a volte viene portato all'esasperazione, tanto da creare norme assolutamente prive di buonsenso.



Con l'articolo 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico sull'edilizia) si consente di regolarizzare un'opera edilizia a posteriori, a condizione che essa sia conforme alle Leggi e regolamenti , si riporta il testo:


Si tratta di una sanatoria a regime, sempre esistita. E' giusta perché sarebbe assurdo il non consentire di legalizzare un'opera perfettamente conforme ai regolamenti e rispettosa delle leggi, ancorché edificata o modificata (per vari motivi) in assenza di titolo. La stessa legge prevede una serie di sanzioni , tuttavia alla fine l'opera sarà perfettamente legittima.


Al contrario nell'attuale stesura degli articoli 167 e 181 del codice dei beni ambientali si impedirebbe di legalizzare un'opera edilizia, a prescindere dal fatto che essa sia rispondente al dettato normativo e legislativo. In base all'attuale formulazione si potrebbe verificare la compatibilità paesaggistica solo di quelle opere che non hanno comportato aumento di superficie e di volume a prescindere dal fatto che l'opera ex novo sia perfettamente compatibile con l'area vincolata. In pratica anche se l'opera fosse stata realizzata nel rispetto assoluto del vincolo imposto (ovvero conforme ai regolamenti della Soprintendenza), questa a prescindere dalla possibilità di accertamento di conformità urbanistica ai sensi del superiore art 36 del DPR 6/6/2001 n. 380, deve essere demolita. Poi potrà essere ripresentato un progetto per essere ricostruita tale e quale.



Ad esempio se uno costruisce un vano di 20 metri quadri in area tutelata, sotto vincolo paesaggistico, presentando domanda al comune per l'accertamento di conformità ottiene parere favorevole, ma poi la Soprintendenza dirà di non potere concedere il nulla osta perchè di intervento che ha comportato aumento di superficie e volume e quindi ci sarà la sanzione della demolizione. Poi il cittadino potrà ricostruire il vano con progetto approvato dal comune e autorizzazione paesaggistica, tale e quale (!). Si tratta di una previsione legislativa priva di senso, crea solo problemi: imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente conforme, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente realizzabile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative industriali-edilizie, con la conseguenza contrastante con il principio di proporzionalità, di un significativo aumento dell’impatto territoriale ed ambientale.


La correzione della norma


1)Consentirà di migliorare una norma senza alcun pregiudizio per l'ambiente perché potranno essere regolarizzate solo quelle opere che abbiano la compatibilità paesaggistica e urbanistica.


2)Fara scaturire la possibilità di applicazione dell'art 36 del testo unico sull'edilizia, anche nelle aree vincolate (che riguardano gran parte del territorio Nazionale), con conseguenti introiti in termini di oneri concessori, tasse ipotecarie, valori bollati, imposte comunali ordinarie.


3)Sbloccherà certo comparto dell'edilizia con ulteriori entrate provenienti dall'indotto.

1 commento:

Anonimo ha detto...

ma insomma sto condono si farà o non si farà?

tremonti dice di no che servirebbe solo per fare cassa........ ma se è di questo che abbiamo bisogno!!!! a parte le norme per la crescita...

mmmmmmmah
è da tempo che se ne discute ma nessuno ha il coraggio di farsi avanti (a parte chi ha presentato l'emendamento)
in italia, quando si pensa ai condoni, si pensa subito ad immobili da abbattere ma..... non ci sono solo quelli costruiti in totale difformità.......

IL TABU' ITALIANO DEL SECOLO....... CONDONO
MEGLIO NON PARLARNE...... MEGLIO ABATTERE
MEGLIO NON FARE NULLA...... INTANTO LA POPOLAZIONE AUMENTA E SI VA TUTTI A DORMIRE SOTTO I PONTI PERCHE' PAESE CHE VAI PIANO REGOLATORE CHE TROVI