mercoledì 31 agosto 2011

Emendamento "condono edilizio" al DL 12/8/2011 (manovra bis): attendiamo fiduciosi.

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo


Emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 4, inserire il seguente:



"4-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo";

b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale."

c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere."



Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: "20 per cento" con le parole: " 21 per cento".



FLERES, CENTARO, FERRARA





Motivazione

Per dirimere la problematica relativa alla impossibilità di condono edilizio ai sensi dell'art 32 della legge 326/03 (sanatoria edilizia) , per fabbricati costruiti su aree sottoposte a vincolo pur avendo tutti i requisiti richiesti dalle tutele, bisogna apportare delle correzioni alla legge 326/03, palesemente errata e contraddittoria perché da una parte attua un condono edilizio generalizzato, dall'altra , probabilmente, con emendamenti introdotti all'ultimo momento, non lo consente se i fabbricati non sono conformi alle norme urbanistiche. E' un paradosso fare un condono edilizio per fabbricati conformi alle norme urbanistiche, se lo fossero non ci sarebbe bisogno!! Però per i giuristi questo è logico. Infatti a seguito di interpretazioni varie- non si consente di regolarizzare i fabbricati in presenza di vincoli di salvaguardia (e non di inedificabilità) che interessano gran parte del territorio Nazionale. Una pericolosa disattenzione che ha provocato il blocco del rilascio delle concessioni edilizie ed in alcune circostanze l'ingiunzione della demolizione, nonostante l'adesione al condono stesso con il pagamento dell'oblazione dovuta.

Sulla questione si è formata una giurisprudenza variegata, con prevalenza di tesi che tendono ad applicare la legge in modo da non consentire la sanatoria. In realtà giuristi e specialisti del settore, hanno pareri diversi sulla interpretazione della legge.

La modifica della Legge comporterebbe certamente di sbloccare una situazione congelata dal 2003 in svariati Comuni d'Italia, consentendo di legalizzare milioni di fabbricati, oltre a procurare cospicue entrare in termini di oneri concessori (a vantaggio dei comuni) , conguagli di oblazione (a vantaggio dello Stato), pagamenti di trascrizioni e imposte di bollo per il rilascio delle Concessioni Edilizie(a vantaggio dello Stato), oltre alla regolarizzazione rispetto a tutti i tributi ordinari dovuti annualmente sui fabbricati.

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