domenica 30 maggio 2010

TAR Napoli, Sez. VI, 24 gennaio 2007 / 08 febbraio 2007, n. 962 - A FAVORE -

TAR Napoli, Sez. VI, 24 gennaio 2007 / 08 febbraio 2007, n. 962 (Pres. Giamportone, est. Abbruzzese)


La mera insistenza del vincolo non è ex se sufficiente a sorreggere il diniego di condono, ben potendo ottenere parere favorevole ex art. 32 L.47/85, non escluso dalla nuova legge sul condono (L. n.326/2003).
Peraltro, la omessa motivazione sulla non conformità urbanistico-edilizia dell’opera non giustifica la sua ricomprensione nell’ambito applicativo dell’art.32, comma 27, lett.d) della citata legge n.326/2003, che prevede, com’è noto, l’incondonabilità dell’opera ove questa insista su area interessata da vincolo precedente alla sua realizzazione e sia, nel contempo, non conforme alle norme e regolamenti edilizi.

Si veda anche TAR Napoli, Sez. VI, 24 gennaio 2007 / 08 febbraio 2007, n. 963 (Pres. Giamportone, est. Abbruzzese), secondo cui: l’intervento è sicuramente riconducibile tra quelli non ammessi a sanatoria ex art. 32, comma 27, lett.d) L. n.326/2003, così come esaustivamente motivato nel provvedimento impugnato di diniego di condono, trattandosi di nuova edificazione in zona vincolata non conforme alla strumentazione urbanistica ed urbanistico-paesaggistica esistente (P.T.P.), nella ricorrenza, cioè, di entrambe le condizioni previste dal citato comma 27, lett.d), il cui cumulo è ostativo alla condonabilità del manufatto (cfr., in fattispecie analoga, Cons. di Stato, sez.IV, Ord. n.6232/2006 ), e tanto a prescindere dalle vicende inerenti la normativa regionale, la cui indicazione, nel corpus del provvedimento impianto, è ultronea e la cui intervenuta caducazione, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, non incide sulla sostanziale tenuta dell’impianto motivazionale (retto dal riferimento alla legge statale).

In tema, sempre in questa rivista, TAR Napoli, Sez. VI, 18 dicembre 2006 / 22 dicembre 2006, n. 10727 (Pres. est. Giamportone) , con note di richiamo ad altre pronunce.





REPUBBLICA    ITALIANA                        

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Sesta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA in forma semplificata

sul ricorso n.108 del 2007 proposto da

xxx
CONTRO

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Storace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.207,

per l’annullamento,

previa sospensiva, dell’Ordinanza del Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Pozzuoli, n.32377 dell’8.9.2006 con la quale è stato pronunciato il diniego di condono e la demolizione in relazione ad opere site in Pozzuoli alla via Scalandrone n.2; di ogni altro atto connesso preordinato, conseguente e comunque collegato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007, il Cons. Maria Abbruzzese;

Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9 L.205/2000;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e DIRITTO

La ricorrente impugna gli atti in epigrafe individuati aventi ad oggetto diniego di condono e conseguente demolizione relativamente ad opere edilizie abusive realizzate in Pozzuoli, alla via Scalandrone.

Premesso che essa ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati solo recentemente (risultando gli stessi notificati  a soggetto non in relazione in parentela o coabitazione con essa ricorrente, come da certificato di residenza in atti), la stessa deduce: 1) Violazione e falsa applicazione della legge ed in particolare dell’art. 3 legge 241/90 – Eccesso di potere  per omessa e/o insufficiente istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione, omessa ponderazione della situazione contemplata, contraddittorietà tra atti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento,omessa comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato, manifesta ingiustizia: il Comune non ha adeguatamente considerato la situazione di fatto ed ha imposto la demolizione senza ponderare i concorrenti interessi privati; la ricorrente ha peraltro proposto, oltre all’istanza di condono immotivatamente respinta, istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 e istanza di condono ambientale, sulle quali il Comune non si è pronunciato; 2) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, Violazione degli artt. 36 e 37 D.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 27 s.l. – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, omessa e/o insufficiente istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione: il Comune non ha previamente valutato la possibilità di sanare l’immobile ex art. 36 o 37 D.P.R. 380/2001; 3) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione della legge 241 de 1990 e sue successive modifiche – Violazione e falsa applicazione della legge 47/1985 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto . Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Eccesso di potere per omessa istruttoria – Contraddittorietà – Manifesta ingiustizia: l’opera non poteva essere sanzionata ex art. 27 D.P.R. 380/2001, essendo ultimata, come evidenziato nella stessa ordinanza impugnata; in ogni caso i lavori eseguiti rientrano nel concetto di ristrutturazione e non già di nuova costruzione, trattandosi di trasformazione di un vecchio fabbricato rurale; 4) Violazione e falsa applicazione legge 308/2004 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 e sue successive modifiche – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Eccesso di potere per omessa istruttoria – Contraddittorietà – Manifesta ingiustizia: il Comune non ha affatto valutato l’intervenuta presentazione di istanza di compatibilità paesaggistica a termini della L.308/2004;  5) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione della L.326/2003 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss della L. n.47/85 e dell’art. 39 della L. n.724/94 – Violazione in particolare dell’art. 38 e 44 della L. n.47/785 – Violazione e falsa applicazione del D.M. 12.9.1957: è illegittimo il diniego di condono motivato alla stregua della considerazione che l’area è interessata da vincolo paesaggistico; i vincoli che rilevano sono solo quelli imposti da leggi statali o regionali e non coincidono con i vincoli urbanistici; in ogni caso i vincoli rilevano ove le opere siano state realizzate in contrasto con le norme urbanistiche; il vincolo generico sussistente non osta ex se alla condonabilità del manufatto; 6) Violazione e falsa applicazione del P.T.P. dei Campi Flegrei e del D.M.12.9.1957 – Eccesso di potere per violazione di legge ed in particolare l.47/85, L.724/94, L.326/2003, per omessa ponderazione della situazione contemplata, perplessità, per omessa e/o insufficiente istruttoria, per omessa e/o insufficiente motivazione: è erroneo il presupposto di incondonabilità da cui muove l’ordinanza impugnata, non vigendo nella zona un vincolo di inedificabilità assoluta e restando al momento indimostrata la non conformità urbanistica; va peraltro osservato che la L.R. Campania n.10/2004, con le connesse  ipotesi di “ulteriore” incondonabilità in esse previste,  è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; 7) Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione della legge 241/90 così come modificata ed integrata dalla L.15/2005 per violazione delle norme del giusto procedimento amministrativo, per omessa e/o insufficiente istruttoria, per omessa e/o insufficiente motivazione, per inefficacia dell’atto, per violazione e falsa applicazione della legge 326/2003 ed in particolare dell’art. 32: non è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento, né il nome del funzionario responsabile né il preavviso di rigetto della domanda di condono; inoltre la P.A. non ha dimostrato che l’esito del procedimento sarebbe stato invariato pur con la partecipazione del privato destinatario, ex art. 21-octies L.241/90; 8) Eccesso di potere per travisamento del fatto, Violazione del giusto processo, Omessa valutazione dei presupposti in fatto e diritto, omessa e/o insufficiente istruttoria, Omessa e/o insufficiente motivazione – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata, violazione e falsa applicazione della legge n.10 del 1977 – Violazione e falsa applicazione della legge regionale della Campania n.19/2001 – Violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio comunale del Comune di Pozzuoli artt. 11-12: non è stato assunto il parere del Responsabile del procedimento né della C.E.I., tenuto conto che il diniego e la conseguente demolizione sono stati pronunciati con riguardo a fattispecie di asserito contrasto con gli strumenti urbanistici.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si costituiva il Comune di Pozzuoli, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.

All’esito della udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2007,  il Collegio riservava la decisione.

Il Collegio deve anzitutto rilevare che la intimata demolizione è conseguente al contestuale diniego di condono pronunciato dal Comune.

Osserva tuttavia il Collegio che il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione a sostegno del pronunciato diniego di condono in ordine alle ragioni di fatto e diritto giustificatrici dello stesso, limitandosi ad evidenziare da un lato l’abusività dell’opera intrapresa senza il prescritto permesso a costruire e la riconducibilità delle stesse allo stato contemplato dall’art. 27 D.P.R. 380/2001 (benché la descrizione delle opere medesime contenute nell’ordinanza raffiguri opere “complete “in ogni loro parte, arredate ed abitate), dall’altro la insistenza delle stesse su area vincolata e la non assentibilità dell’istanza ex art. 36 D.P.. 380/2001, quest’ultima verosimilmente sorretta dalla circostanza della insistenza del vincolo e conseguente non sanabilità edilizia ex post ex art. 146 D.Lgvo 46/2004.

Senonché, come deduce la ricorrente, la mera insistenza del vincolo non è ex se sufficiente a sorreggere il diniego di condono, ben potendo ottenere parere favorevole ex art. 32 L.47/85, non escluso dalla nuova legge sul condono (L. n.326/2003).

Peraltro, la omessa motivazione sulla non conformità urbanistico-edilizia dell’opera non giustifica la sua ricomprensione nell’ambito applicativo dell’art.32, comma 27, lett.d) della citata legge n.326/2003, che prevede, com’è noto, l’incondonabilità dell’opera ove questa insista su area interessata da vincolo precedente alla sua realizzazione e sia, nel contempo, non conforme alle norme e regolamenti edilizi.

In sostanza, il diniego di condono non è allo stato adeguatamente motivato e va pertanto annullato, così con la conseguenziale ordinanza di demolizione.

Gli ulteriori profili sollevati in ricorso possono dichiararsi assorbiti, conseguendo alla presente pronuncia una ulteriore valutazione dell’Amministrazione sulla istanza di condono presentata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 1000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:

Filippo     GIAMPORTONE        -       Presidente

Maria        ABBRUZZESE           -       Componente est. 

Sergio       ZEULI                          -       Componente

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