domenica 30 maggio 2010

Legge 326/03 in Sicilia - problemi per l'applicabilità per vincolo idrogeologico RDL 31/12/1923 n. 3267

Cittadini  hanno presentato  domande di sanatoria ai sensi della legge 326/2003 per fabbricati costruiti in area sottoposta a vincolo di interesse idrogeologico di cui al RDL 31/12/1923 n 3267 (Ente preposto alla tutela del vincolo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
Non trattasi di vincolo ambientale, solo di vincolo di tutela, per la quale violazione non sono previste sanzioni penali ma solo sanzioni amministrative. Attiene alla tutela dei suoli, ed in particolare alla verifica della possibilità di modificarli. Da non confondere con il vincolo di grave rischio idrogeologico che è tutt'altra cosa ed attiene al rischio frana. Qui le frane non c'entrano per niente.
Purtroppo al momento della presentazione della domande di sanatoria i comuni le hanno accettate, solo dopo qualche tempo sono sorte problematiche interpretative per il rilascio della concessione edilizia ed interessano l'intero territorio regionale.

Molti Comuni nel rispetto alle circolari dell'Assessorato al territorio ed ambiente, interpretative della legge 326/2003, non rilasciano le concessioni edilizie. Questo perchè la legge 326/2003 all'art 32 comma 27, prevede:

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

omissis

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Quindi ancorché l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste rilasciasse il proprio nulla-osta, cosa verosimile, i Comuni in ogni caso non rilascerebbero la concessione edilizia perché la legge non contemplerebbe il caso tipico del “salvo nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo”, secondo l'interpretazione del Comune e dell'Assessorato al territorio ed ambiente , anche con il rilascio del nulla osta, gli immobili , tout-court, non sono sanabili perché ricadenti su area sottoposta a vincolo.

A dire il vero tale interpretazione si scontra con quanto previsto sempre dalla stessa legge 326/2003 all'art 32 comma 43 che dice:

43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Etc etc.

A nulla serve fare rilevare che il punto 27 prevede espressamente “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47” e che la stessa legge 326/03 all'art 43 cita proprio l'art 32, consentendo la sanabilità previo nulla osta dell'ente.

Purtroppo sulla materia, varia giurisprudenza nazionale e regionale, concorda sulla non sanabilità in aree vincolate e le pratiche restano ferme.

Quindi il problema è di carattere interpretativo, trattasi di problematica che attende chiarimento da ben 6 anni ed i nostri politici, preferiscono occuparsi d'altro.
A nulla rileva la circolare Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali  n 96151 del 11/11/2009 , con la quale si voleva dare certa soluzione interpretativa, in quanto la stessa attiene solo ai vincoli di tipo paesaggistico (tutelati dalle soprintendenze) e non a quelli di tipo idrogeologico (tutelati dall'ispettorato ripartimentale delle foreste). Inoltre anche sulla stessa circolare, forti dubbi sull'applicabilità alle sanatorie presentate ai sensi della legge 326/2003.

Associazione ASIEUR

1 commento:

Anonimo ha detto...

Ci vuole anche la tutela delle persone in quanto elemento essenziale dello stato